Il fabbisogno formativo viene suddiviso su base triennale dalla Commissione Nazionale Formazione Continua (CNFC). Anche per il triennio 2020-2022 la CNFC ha confermato che il fabbisogno da soddisfare ammonta a 150 crediti formativi.
Per i neoiscritti all’Albo, l’obbligo di conseguire crediti ECM decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all’Ordine.
A causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, la CNFC ha prorogato il termine riconosciuto ai professionisti sanitari sia per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2017-2019, sia per lo spostamento dei crediti maturati per il recupero del debito formativo relativamente al triennio formativo 2014-2016, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 (termina 10/06/2020).
I professionisti che hanno continuato a svolgere la propria attività nel periodo di emergenza COVID-19 possono accedere inoltre, a una ulteriore agevolazione. Infatti, il Decreto Rilancio con l’introduzione dell’articolo 5 bis, ha previsto il riconoscimento automatico di un terzo dei crediti previsti per il triennio in corso.
I crediti ECM possono essere acquisiti attraverso diverse modalità. La principale fra queste è la partecipazione a corsi, anche online, ma anche attraverso formazione individuale o sperimentazioni cliniche (consultate il Manuale sulla formazione continua del Professionista Sanitario adottato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua).
In alcuni casi è facoltà del professionista sanitario richiedere esoneri ed esenzioni dall’obbligo formativo. Questo diritto è ben disciplinato dal Manuale sulla formazione continua del Professionista Sanitario.
Facciamo un po’ di chiarezza
L’esonero dall’obbligo formativo è un diritto riconosciuto, su istanza dell’interessato, a coloro che frequentano, in Italia o all’estero, corsi universitari (o equipollenti) finalizzati allo sviluppo delle competenze dei professionisti sanitari. Rientrano tra i corsi la laurea triennale, laurea specialistica, laurea magistrale, corsi di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitari di primo e secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno.
Si tratta di una riduzione dell’obbligo formativo individuale triennale. La misura dell’esonero corrisponde a una riduzione di 1/3 dell’obbligo formativo per ogni anno di frequenza. L’esonero riguarda l’intero periodo di formazione nella misura di 4 crediti per mese e solo se il corso di formazione abbia durata superiore a 15 giorni per ciascun mese (per esempio, un corso di formazione della durata di un mese e 10 giorni, dà diritto all’esonero di 4 crediti ECM). Gli esoneri possono essere annuali, mensili o annuali parziali.
L’esonero non attribuisce crediti ma riduce l’obbligo formativo individuale. Eventuali crediti ECM acquisiti nei periodi di esonero verranno comunque conteggiati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.
L’esonero non può, in alcun caso, eccedere un terzo dell’obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione.
Anche l’esenzione è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario e costituisce una riduzione dell’obbligo formativo triennale e può essere richiesta solo nel caso di determinati condizioni, come maternità/paternità, malattia, aspettativa eccetera. L’esenzione è costituita da una riduzione dell’obbligo formativo triennale nella misura di 4 crediti per ogni mese nel quale il periodo di sospensione dell’attività professionale sia superiore a 15 giorni. Si configura qualora il professionista si trovi in condizioni che precludono il regolare svolgimento dell’attività sanitaria.
I periodi di esenzione e di esonero sono cumulabili ma non sovrapponibili nell’ambito del triennio, a eccezione degli esoneri definiti dalla CNFC per le catastrofi naturali.
Il calcolo dell’esenzione, ove coincidente con l’anno solare, sarà conteggiato con la riduzione di 1/3 dell’obbligo formativo. Come per l’esonero, anche l’esenzione non può in alcun caso eccedere 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione. A differenza dell’esonero, i crediti ECM acquisiti durante i periodi di esenzione non sono validi al fine del soddisfacimento dell’obbligo formativo ECM.
L’esenzione viene calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell’attività professionale e incompatibilità.
Ciascun professionista sanitario può monitorare la propria situazione crediti complessiva tramite l’accesso, previa iscrizione, all’anagrafe nazionale del Co.Ge.A.P.S. (link di accesso: http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot) di cui è attiva l’App e il nuovo portale WEB istituzionale Co.Ge.A.P.S.
L’App ha l’obiettivo di essere uno strumento di interazione più semplice ed efficace, disponibile e scaricabile gratuitamente su App Store (iOS) o Play Store (Android). Per iniziare a utilizzare l’App, basterà soltanto autenticarsi con le credenziali SPID.