L’8 febbraio 2023 è stato approvato l’emendamento da parte delle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio del Senato, a firma del presidente Affari Sociali e Sanità Francesco Zaffini, all’interno del Decreto Milleproroghe pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2023. L’art. 4, comma 5 – obbligo formativo ECM – prevede quanto segue:
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il termine per l’assolvimento dell’obbligo formativo, ai sensi dell’art. 16bis del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, per il triennio 2020-2022 è prorogato al 31 dicembre 2023;
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il triennio formativo 2023-2025 e il relativo obbligo formativo hanno ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2023;
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la certificazione dell’assolvimento dell’obbligo formativo per i trienni 2014-2016 e 2017-2019 può essere conseguita, in caso di mancato raggiungimento degli obblighi formativi nei termini previsti, attraverso crediti compensativi definiti con provvedimento della Commissione nazionale per la formazione continua.
Si definisce quindi la possibilità per i professionisti sanitari non in regola con il debito formativo dei precedenti trienni di recuperare i crediti mancanti nell’arco del 2023.
Compito del professionista è quello di verificare il proprio stato formativo ECM a partire dal 2014 e attivarsi per sanare il debito formativo pregresso.
Abbiamo preparato delle brevi video pillole per chiarire alcuni aspetti normativi utili a comprendere l’importanza della certificazione dell’assolvimento del debito formativo a tutela professionale di ogni operatore sanitario.
Guardale Gratuitamente (https://accademiatn.it/ecm-informa)