Occorre dapprima far chiarezza e specificare che i due aspetti hanno rilevanza distinta.
La sentenza del TAR Emilia Romagna (n.1061/2014 del 02.10.2014) dà di fatto ragione alla posizione di un’associazione nazionale degli odontoiatri specificando, pur in contrasto con un parere ministeriale del 2013, che l’igienista dentale non può autonomamente svolgere la propria professione in uno studio autonomo (questo chiedeva l’igienista) se non in uno studio dove l’organizzazione e il coordinamento vengano affidati a un professionista sanitario autorizzato (odontoiatri o medici chirurghi autorizzati). Il Tribunale Amministrativo evidenzia la centralità della salute del paziente e il carattere sanitario del trattamento riservato allo stesso anche dalla professione di igienista, che, quindi, potranno effettuarsi in una struttura a guida di un sanitario autorizzato.
Dette indicazioni non possono essere fornite a distanza (o tramite il paziente stesso che riferisce le indicazioni del dentista), ma debbono essere all’interno di un percorso terapeutico affrontato nella medesima struttura ove sono presenti sia il sanitario autorizzato che l’igienista abilitato. Tali concetti rappresentano un’indicazione del Tribunale amministrativo sull’esercizio in piena autonomia della professione, ma non incidono sul piano fiscale. Infatti, l’igienista, a prescindere se vorrà seguire o meno le indicazioni del Tribunale Amministrativo emiliano, può operare all’interno di una struttura sanitaria autorizzata, privata o convenzionata, sia quale lavoratore autonomo sia quale dipendente dell’odontoiatra o dello studio associato.
Se agisce, inquadrandosi ai fini fiscali quale lavoratore autonomo (con propria partita IVA) sarà uno degli associati di studio, il suo reddito verrà determinato secondo le regole proprie del reddito di lavoro autonomo (differenza tra compensi e spese deducibili) ovvero, qualora applicabili entro determinati limiti, secondo le regole dei regimi forfettari. Se agisce quale dipendente seguirà chiaramente regole completamente distinte e percepirà degli stipendi decurtati delle trattenute fiscali e previdenziali.
La regione Lombardia ha specificato che sono applicabili anche agli igienisti dentali alcuni incentivi tesi a favorire la stabilizzazione dei rapporti di lavoro. In particolare è riconosciuto un bonus 6.000 Euro per i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato un lavoratore con contratto di 40 ore settimanali. Anche la categoria degli igienisti dentali rientra tra quelle dei lavoratori che fanno scattare il diritto a ricevere tale bonus. Non si tratta però una norma che riguarda direttamente un’agevolazione di carattere fiscale per l’igienista.
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